[1]Rapporti di servizio, protezione ed assistenza
[2]1. Gli agenti delle Parti sottostanno, nell'ambito del loro rapporto di servizio o di lavoro, nonche' in materia disciplinare, alle rispettive normative nazionali. 2. Le Parti sono tenute a prestare agli agenti inviati dall'altra Parte nell'esercizio delle loro funzioni, la stessa protezione ed assistenza riservata ai propri agenti.
Testo vigente dal 10 agosto 2016
