[1]Rapporti di servizio, protezione ed assistenza

[2]1. Gli agenti delle Parti sottostanno, nell'ambito del loro rapporto di servizio o di lavoro, nonche' in materia disciplinare, alle rispettive normative nazionali. 2. Le Parti sono tenute a prestare agli agenti inviati dall'altra Parte nell'esercizio delle loro funzioni, la stessa protezione ed assistenza riservata ai propri agenti.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art34 · fonte su Normattiva