[1]generale

[2]1. I costi derivanti dalla disponibilita' e dall'uso dei Locali sono a carico di EASO. 2. L'Italia si adopera per fare in modo che siano forniti all'Ufficio tutti i servizi di pubblica utilita' necessari allo svolgimento delle sue attivita' ufficiali, compresi a titolo non esaustivo l'elettricita', l'acqua, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio, a condizioni altrettanto favorevoli a quelle concesse alle amministrazioni dello Stato italiano. 3. L'Italia adotta tutte le misure idonee a garantire all'Ufficio l'accesso piu' ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle garantite alle amministrazioni italiane ed alle rappresentanze diplomatiche straniere. 4. L'Ufficio ha il diritto di installare ed operare nei propri Locali sistemi di telecomunicazione. L'Italia facilita l'Ufficio nell'installazione e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e la concessione in tempo utile delle autorizzazioni a tal fine necessarie. 5. L'Italia si adopera affinche' le Autorita' nazionali competenti garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti i Locali, in particolare per prevenire ingerenze o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo.

Testo vigente dal 29 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;155~accordo-art3 · fonte su Normattiva