[1]' giuridica
[2]1. L'Italia riconosce all'EASO personalita' giuridica come prevista all'articolo 40 del Regolamento EASO e la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione italiana e, in particolare, la sua capacita' di acquisire e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio. 2. Per le finalita' del presente Accordo, l'Ufficio e' rappresentato dal Direttore Esecutivo di EASO.
Testo vigente dal 29 ottobre 2025
