[1]' giuridica

[2]1. L'Italia riconosce all'EASO personalita' giuridica come prevista all'articolo 40 del Regolamento EASO e la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione italiana e, in particolare, la sua capacita' di acquisire e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio. 2. Per le finalita' del presente Accordo, l'Ufficio e' rappresentato dal Direttore Esecutivo di EASO.

Testo vigente dal 29 ottobre 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-10-16;155~accordo-art2 · fonte su Normattiva