[1]'

[2]1. La responsabilita' internazionale derivante dalle attivita' dell'Ufficio nel territorio italiano, incluse quelle risultanti da atti o omissioni da parte di rappresentanti, del Personale dell'Ufficio o di qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio nell'esercizio delle proprie funzioni, e' interamente in capo all'EASO stesso e non sara' in carico all'Italia. 2. L'EASO dovra' indennizzare l'Italia contro:

  • a)qualsiasi perdita o danni ai beni di proprieta', possesso o custodia dell'Italia, e
  • b)qualsiasi perdita subita dall'Italia per aver dovuto compensare un terzo per perdita o danni alla proprieta' di quest'ultimo o per lesioni personali, derivanti da dolo o colpa nello svolgimento delle sue funzioni, o in relazione a esse, di un rappresentante, di un membro del Personale dell'Ufficio o di qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio.

Testo vigente dal 29 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;155~accordo-art5 · fonte su Normattiva