[1]' dell'Ufficio

[2]1. I locali, gli archivi e le centrali dati dell'Ufficio sono inviolabili a norma degli Articoli 1 e 2 del Protocollo. Essi sono esenti da perquisizioni, sequestro, confisca o appropriazione. 2. Nessun ufficiale o funzionario italiano, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorita' all'interno dell'Italia puo' avere accesso ai Locali per compiervi alcun tipo di compito senza la richiesta o l'autorizzazione del Capo dell'Ufficio. 3. Il consenso del Capo dell'Ufficio ai fini del predetto accesso sara' presunto in caso di calamita' naturale, incendio o altra situazione di emergenza che richieda immediate misure di protezione. 4. I locali dell'Ufficio non devono essere utilizzati in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni istituzionali dell'EASO. 5. L'inviolabilita' conferita dall'articolo 2 del Protocollo si estende a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purche' appartenenti a o detenute dall'Ufficio nonche' a tutte le informazioni contenute al loro interno.

Testo vigente dal 29 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;155~accordo-art6 · fonte su Normattiva