Il decreto-legge 1 marzo 1985, n. 45, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente: "Art. 1-bis. Per sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, il Ministero dell'interno e' autorizzato a procedere, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e nella legge 16 maggio 1984, n. 138, alla copertura dei posti vacanti nell'organico delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante l'assunzione di idonei del concorso a mille posti di vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1983, n. 221". L'articolo 3 e' soppresso.

Testo vigente dal 30 aprile 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-04-26;156~art1 · fonte su Normattiva