Il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: il comma 2 e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, restano fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile"; il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 8,65 punti per il personale femminile"; dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: "6-bis. Il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' abrogato. 6-ter. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le parole: "22.500 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "22.900 miliardi ""; il comma 7 e' sostituito dal seguente: "All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.175 miliardi nell'anno 1985, in lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996, si provvede, quanto all'importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia", quanto all'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985, e, quanto al restante importo di lire 400 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985". L'articolo 2 e' soppresso.

Testo vigente dal 30 aprile 1985

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 229/2002

    Questione inammissibile
    29 maggio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 aprile 1985, n. 155), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale la quota a carico dei lavoratori dei contributi versati al Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizioni e delle agenzie marittime. Infatti, manifestando dubbi sull'applicabilità della norma denunciata alla controversia al suo esame una volta che si faccia applicazione dei principî generali, il giudice rimettente si è con ciò sottratto all'obbligo di motivare in maniera univoca e non perplessa sulla necessità di risolvere la controversia mediante l'applicazione della norma denunciata. - V. anche sentenza n. 427/1990 (richiamata).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 427/1990

    Questione infondata
    3 ottobre 1990

    Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale") e dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155 ("Proroga della fiscalizzazione degli…

    Art. 12 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-04-26;155~art1 · fonte su Normattiva