[1]Articolo VI

[2]Ciascuno Stato contraente notifichera' all'altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo entrera' in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni si applicheranno in entrambi gli Stati contraenti. Il presente Protocollo restera' in vigore fino a quando restera' in vigore la Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

[3]Fatto in duplice esemplare a Seoul il 3 aprile 2012 nelle lingue italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo inglese. (firma illegibile) (firma illegibile) ---------------- ---------------- PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI COREA

Testo vigente dal 29 ottobre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-17;156~protocollo-aggiuntivo-artvi · fonte su Normattiva