[1]Articolo V
[2]Dopo il paragrafo 6 del Protocollo alla Convenzione, e' aggiunto il seguente paragrafo: «6bis. Con riferimento all'Articolo 26, le autorita' competenti degli Stati contraenti possono sviluppare un accordo per l'attuazione del citato Articolo, ma in nessun caso il mancato raggiungimento di tale accordo sollevera' uno Stato contraente dai propri obblighi.»
Testo vigente dal 29 ottobre 2014
