1. Le competenti autorita' dovranno prendere le necessarie misure onde mettere a disposizione degli ispettori del lavoro in agricoltura:

  • a)uffici locali di ispettorato attrezzati in maniera consona alle esigenze del servizio, accessibili, nei limiti del possibile, a tutti gli interessati, e siti in zone scelte in funzione dell'ubicazione delle aziende agricole e dei mezzi di comunicazione esistenti;
  • b)i mezzi di trasporto necessari all'esercizio delle loro funzioni, ove non esistano adeguati mezzi di trasporto pubblico. 2. Le competenti autorita' dovranno prendere le misure necessarie onde rimborsare agli ispettori del lavoro in agricoltura tuttle spese di viaggio e le spese accessorie indispensabili all'esercizio delle loro funzioni.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~art15 · fonte su Normattiva