Disposizioni dovranno essere prese affinche' il numero di ispettori del lavoro in agricoltura sia sufficiente ad assicurare un efficiente servizio e sia fissato tenuto conto:
- a)della portata dei compiti da assolvere e, in particolare:
- i)del numero, del tipo, della portata e della collocazione delle aziende agricole soggette ad ispezione;
- ii)del numero e della diversita' di categorie di persone impiegate in tali aziende;
- iii)della molteplicita' e complessita' di disposizioni di legge da far rispettare;
- b)degli strumenti a disposizione degli ispettori;
- c)delle condizioni pratiche necessarie per effettuare efficacemente le ispezioni.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
