1. L'ispettorato centrale pubblichera' un rapporto annuale sulla attivita' dei servizi di ispettorato in agricoltura sia sotto forma di un rapporto a se stante, sia come parte del suo rapporto annuo generale. 2. Tali rapporti annui saranno pubblicati a debite scadenze, in ogni caso mai superiori ai dodici mesi, a partire dalla fine dell'anno cui si riferiscono. 3. Copie dei rapporti annui saranno inoltrate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro entro tre mesi dalla loro pubblicazione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~art26 · fonte su Normattiva