1. Gli ispettori del lavoro o gli uffici locali dell'ispettorato, secondo i casi, saranno tenuti a sottoporre all'ufficio centrale dello ispettorato rapporti periodici sui risultati della loro attivita' in agricoltura. 2. Tali rapporti saranno redatti nei termini prescritti dall'ufficio centrale dell'ispettorato e tratteranno temi di volta in volta indicati da detto ufficio; essi saranno inoltrati con una frequenza almeno pari a quella prescritta dall'ispettorato centrale e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~art25 · fonte su Normattiva