1. Gli ispettori del lavoro o gli uffici locali dell'ispettorato, secondo i casi, saranno tenuti a sottoporre all'ufficio centrale dello ispettorato rapporti periodici sui risultati della loro attivita' in agricoltura. 2. Tali rapporti saranno redatti nei termini prescritti dall'ufficio centrale dell'ispettorato e tratteranno temi di volta in volta indicati da detto ufficio; essi saranno inoltrati con una frequenza almeno pari a quella prescritta dall'ispettorato centrale e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
