Art. 10 (Convenzione 74)
Allo scadere di ciascun periodo di dieci anni a partire dalla entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovra' presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e decidera' se iscrivere o meno all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
