Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 11 (Convenzione 74)
1. Qualora la conferenza adotti una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
- a)la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro, comportera' di pieno diritto, nonostante l'articolo 7 sopra citato, l'immediata denunzia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia gia' entrata in vigore;
- b)a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cessera' di essere aperta a ratifica da parte dei membri. 2. La presente convenzione restera' in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per quei membri che l'abbiano ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
