1. Qualora la conferenza adotti una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:

  • a)la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro, comportera' di pieno diritto, nonostante l'articolo 7 sopra citato, l'immediata denunzia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia gia' entrata in vigore;
  • b)a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cessera' di essere aperta a ratifica da parte dei membri. 2. La presente convenzione restera' in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per quei membri che l'abbiano ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-74-art11 · fonte su Normattiva