Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 5 (Convenzione 74)
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno trasmesse al Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
