Art. 6 (Convenzione 74)
1. La presente convenzione vincolera' soltanto i membri della Organizzazione Internazionale del Lavoro il cui strumento di ratifica sara' stato registrato dal Direttore. 2. La presente convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo l'avvenuta registrazione degli strumenti di ratifica da parte di due membri del Direttore. 3. Successivamente, la presente convenzione entrera' in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data della avvenuta registrazione del suo strumento di ratifica.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
