1. Gli aeromobili SAR sono autorizzati a decollare e atterrare anche in aerodromi non doganali delle due Parti contraenti, previa comunicazione a mezzo dei RCC agli Uffici doganali viciniori nonche' alle autorita' di Polizia di frontiera, cui dovra' essere segnalato l'elenco nominativo con gli elementi di identificazione degli equipaggi e persone trasportate ai fini dell'eventuale esercizio delle incombenze di competenza. 2. La stessa procedura viene applicata nei casi di atterraggio in luoghi diversi dagli aerodromi.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157~accordo-art12 · fonte su Normattiva