1. Nel territorio di ciascuna Parte contraente, i servizi della Circolazione Aerea trasmettono tempestivamente l'allarme ai RCC osservando gli standards e le raccomandazioni accettati nel quadro dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. 2. Ciascun RCC adotta opportune misure, nell'ambito nazionale, per poter venire a conoscenza, senza ritardo ed attraverso tutte le fonti dirette ed indirette d'informazione, delle situazioni di pericolo che possono richiedere una operazione SAR.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157~accordo-art4 · fonte su Normattiva