1. In caso di necessita' deve essere assicurato, in modo permanente, il collegamento tra i due RCC di Berna e Montevenda (Padova), allo scopo di assicurare la piu' rapida diffusione di un allarme da un RCC all'altro e di consentire la collaborazione fra loro nel corso di una operazione SAR. 2. I mezzi di collegamento da impiegarsi sono costituiti dalle:

  • a)reti di telecomunicazioni pubbliche e di Stato;
  • b)rete di servizio fisso delle Telecomunicazioni Aeronautiche (AFTN)

Testo vigente dal 9 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157~accordo-art5 · fonte su Normattiva