del RCC direttore e' di:
- a)assicurare la cooperazione di tutti i mezzi specializzati e complementari operanti, definendo le zone delle ricerche e le missioni da assicurare;
- b)fornire a questi mezzi ogni indicazione che permetta l'esecuzione a cazzone della loro missione;
- c)prevedere ed organizzare le sostituzioni dei mezzi per garantire la continuita' delle ricerche;
- d)assicurare il coordinamento della ricerca aerea e di superficie; percio' puo' richiedere ai RCC associati il concorso, che ritenga utile, dei mezzi disponibili presso di loro;
- e)proporre al RCC associato la sospensione delle operazioni, dopo aver consultato le Autorita' nazionali competenti.
Testo vigente dal 9 marzo 1994
