del RCC direttore e' di:

  • a)assicurare la cooperazione di tutti i mezzi specializzati e complementari operanti, definendo le zone delle ricerche e le missioni da assicurare;
  • b)fornire a questi mezzi ogni indicazione che permetta l'esecuzione a cazzone della loro missione;
  • c)prevedere ed organizzare le sostituzioni dei mezzi per garantire la continuita' delle ricerche;
  • d)assicurare il coordinamento della ricerca aerea e di superficie; percio' puo' richiedere ai RCC associati il concorso, che ritenga utile, dei mezzi disponibili presso di loro;
  • e)proporre al RCC associato la sospensione delle operazioni, dopo aver consultato le Autorita' nazionali competenti.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157~accordo-art7 · fonte su Normattiva