esecutori d'un servizio SAR d'una delle due Parti contraenti che, nel corso di una operazione o di una missione SAR comune, devono penetrare sul territorio o nello spazio dell'altra Parte contraente, si conformeranno alle leggi e regolamenti e altre disposizioni amministrative di questo Stato, salvo le facilitazioni concesse nel presente Accordo.
Testo vigente dal 9 marzo 1994
