[1]1. I1 presente Accordo, entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Ciascuna delle Parti Contraenti ha facolta' di denunciare il presente Accordo e la denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. 3. Fino alla data di operativita' del presente Accordo continuano ad applicarsi le disposizioni che attualmente regolano l'attivita' sanitaria svolta dall'A.C.I.S.M.O.M. in regime di cooperazione. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

[2]Fatto a Roma, il 21-12 2000, in due originali, entrambi nella lingua italiana.

[3]Per il Governo Per il Sovrano della Repubblica Italiana Militare Ordine di Malta

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 4 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-09;157~accordo-art14 · fonte su Normattiva