1. L'Ospedale comunica al Ministero della Sanita' ed alla Regione, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Accordo, i servizi e le divisioni con il relativo numero di posti letto ivi compresi quelli per l'assistenza diurna gia' autorizzati all'interno del rapporto convenzionale in atto, la pianta organica esistente nonche l'elenco nominativo dei dipendenti in servizio con l'indicazione delle rispettive qualifiche, con riferimento alla situazione in atto al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di standard di posti letto a di indici di utilizzazione. 2. Il Ministero della Sanita' unitamente alla Regione interessata verifica la sussistenza degli elementi di cui al comma precedente. Eventuali successive variazioni delle divisioni e dei servizi sono preventivamente concordate con il Ministero della Sanita', d'intesa con la Regione interessata, al fine di assicurare il rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale. 3. L'ordinamento dei servizi ed il regolamento del personale dell'Ospedale sono adeguati, nel rispetto della natura dell'Ente e per la parte compatibile, ai principi della disciplina del servizi e del personate delle istituzioni ospedaliere e sono approvati con decreto del Ministro della Sanita'. 4. Nulla e' innovato rispetto alla vigente disciplina normativa che regola il riconoscimento di titoli e servizi acquisiti dal personate facente parte della dotazione organica dell'Ospedale. Resta fermo, a tal fine, l'obbligo di adeguamento di cui al precedente comma 3.
Testo vigente dal 4 luglio 2003
