1. L'accesso alla struttura ospedaliera e' consentito nei limiti della ricettivita del posto letto di cui all'art. 3, comma 1. 2. Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le disposizioni normative vigenti che disciplinano sul territorio italiano le modalita' di erogazione dell'assistenza sanitaria nei presidi ospedalieri pubblici.
Testo vigente dal 4 luglio 2003
