1. L'accesso alla struttura ospedaliera e' consentito nei limiti della ricettivita del posto letto di cui all'art. 3, comma 1. 2. Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le disposizioni normative vigenti che disciplinano sul territorio italiano le modalita' di erogazione dell'assistenza sanitaria nei presidi ospedalieri pubblici.

Testo vigente dal 4 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-09;157~accordo-art5 · fonte su Normattiva