Art. 4 (Allegato Intesa tra Repubblica italiana e Sacra Arcidioecesi ortodossa) — Assistenza spirituale ai ricoverati
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo) l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti all'Arcidiocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta e' assicurata dai ministri di culto dell'Arcidiocesi di cui all'articolo 2. 2. L'accesso di tali ministri di culto alle predette strutture e' a tal fine libero e senza limitazioni di orario. 3. Le direzioni di tali strutture sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari. 4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dell'Arcidiocesi.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
