Art. 4 — Patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica)
Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica, istituite ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61, oltre le 24 miglia marine dalla linea di base del mare territoriale italiano, sono disciplinati dagli articoli 9 e 10 della Convenzione e dalle Regole di cui all'Allegato alla stessa Convenzione. Fino alla data di entrata in vigore degli accordi di delimitazione con gli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia, il limite esterno delle zone di protezione ecologica e' quello fissato dall'articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61.
Testo vigente dal 10 novembre 2009
