Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Art. 8 — Autorità competente per le operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo)

Il Ministero per i beni e le attivita' culturali effettua le operazioni di cui all'articolo 22 della Convenzione. Per le navi di Stato o da guerra, le operazioni sono svolte in cooperazione con il Ministero della difesa.

Testo vigente dal 10 novembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;157~art8 · fonte su Normattiva