[1]Imposte considerate

[2]1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

  • a)in Italia: l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sul reddito delle societa'; l'imposta regionale sulle attivita' produttive; l'imposta sul valore aggiunto; l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni; le imposte sostitutive;
  • b)nelle Isole Cook: l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sul reddito delle societa'; la ritenuta alla fonte su dividendi, interessi e canoni; l'imposta sul valore aggiunto; 2. Il presente Accordo si applica ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l'accordo delle autorita' competenti delle Parti contraenti. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate dalle Parti contraenti di comune accordo mediante uno scambio di lettere. Le autorita' competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Testo vigente dal 30 ottobre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-17;157~accordo-art3 · fonte su Normattiva