[1]Imposte considerate

[2]1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

  • a)in Italia: l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sul reddito delle societa'; l'imposta regionale sulle attivita' produttive; l'imposta sul valore aggiunto; l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni; le imposte sostitutive;
  • b)in Bermuda: le imposte dirette di ogni genere e denominazione. 2. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura identica o sostanzialmente analoga istituita in ciascun territorio dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte elencate al comma 1. Le autorita' competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Testo vigente dal 25 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;216~accordo-art3 · fonte su Normattiva