[1], soggiorno e uscita

[2]1. L'Italia garantira' la libera entrata e uscita in e dal territorio italiano ai soggetti in appresso elencati: a. ai Rappresentanti degli Stati membri; b. ai Membri del personale, ai loro familiari e al loro personale di servizio; c. agli Esperti; d. ai Tirocinanti assunti nell'ambito del programma di tirocinio dell'Agenzia; e. a chiunque non rientri in una delle categorie di cui sopra e sia invitato dall'Agenzia per scopi ufficiali. 2. I visti o, se del caso, i visti multipli richiesti dai soggetti di cui al paragrafo 1 saranno rilasciati tempestivamente e senza oneri. L'Italia prestera' assistenza, su richiesta, ai soggetti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo durante il loro soggiorno in Italia.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~art20 · fonte su Normattiva