[1]Consultivo Congiunto
[2]1. Un Comitato Consultivo Congiunto, composto dai rappresentanti dell'Agenzia e dalle autorita' italiane interessate, incluso il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Scientifica, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia Spaziale Italiana e il Comune di Frascati, agevolera' l'attuazione del presente Accordo attraverso la consultazione tra le competenti autorita' italiane e l'Agenzia e si riunira' ogni qualvolta cio' sara' necessario. Il Presidente del Comitato sara' nominato di comune accordo. 2. L'Italia fara' ogni sforzo per aiutare l'Agenzia a stabilire e mantenere il buon funzionamento della sua Sede in Italia e si impegna a non intraprendere azioni che possano ostacolare le attivita' dell'Agenzia come indicate nella Convenzione. Qualora l'Italia si trovi comunque a prendere decisioni che rischiano di interferire con le attivita' dell'Agenzia, essa si impegna a consultarsi preventivamente con quest'ultima nel quadro del Comitato Consultivo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo. 3. Al fine di agevolare l'attuazione del presente Accordo a livello locale, l'Agenzia collaborera' strettamente con i rappresentanti designati dall'Italia e con le autorita' locali nel quadro del Comitato Consultivo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.
Testo vigente dal 12 agosto 2016
