[1]ARTICOLO XIX DISPOSIZIONI FINALI

[2]1. Il presente Accordo entrera' in vigore, qualora si siano verificate le condizioni previste dall'articolo 5 dell'Accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche, il giorno della notifica che le procedure interne sono state completate dall'Organizzazione e dal Governo. 2. Su richiesta dell'una o dell'altra Parte potranno aver luogo consultazioni per eventuali modifiche al presente Accordo. 3. L'Accordo rimarra' in vigore per tutto il tempo in cui l'Organizzazione manterra' la propria sede nella Repubblica Italiana se non risolto anticipatamente per concorde volonta' delle Parti. 4. Il presente Accordo tra la Repubblica Italiana e Bioversity International sostituisce il precedente firmato a Roma il 10 ottobre 1991, nonche' lo scambio di note effettuato tra stesse Parti a Roma il 27-31 agosto 1992 e lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993. Pertanto all'entrata in vigore del presente Accordo cesseranno gli effetti dell'Accordo e scambi di note precedenti. Fatto a Roma il 5 maggio 2015, in duplice copia, in lingua italiana ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

[3]Per la Repubblica Italiana Per Bioversity International Vice Ministro Lapo Pistelli Direttore Generale Ann Tutwiler

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~accordo-tra-la-repubblica-italiana-e-bioversity-internationa-artxix · fonte su Normattiva