[1]1. Il presente Accordo avra' una durata a tempo indeterminato ed entrera' in vigore dalla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si saranno comunicati, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. 2. Il presente Accordo cessera' i suoi effetti sei mesi dopo che una delle Parti abbia notificato per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di porre fine al presente Accordo. 3. Nel caso di cessazione della validita' del presente Accordo, le attivita' in corso, avviate sulla base del presente Accordo, potranno essere completate.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

[3]Fatto a Roma il 07 Giugno 2012 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, kazaka, inglese e russa, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione delle previsioni del presente Accordo, il testo in lingua inglese prevarra'.

[4]Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica del Kazakhstan (Firma) (Firma)

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 6 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;94~accordo-art13 · fonte su Normattiva