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[1]Sono convalidati i Regi decreti 10 giugno 1929, n. 982, e 17 giugno 1929, n. 985, con i quali furono autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 marzo 1930 - Anno VIII

[2]VITTORIO EMANUELE.

[3]Mosconi.

[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 24 marzo 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-03-13;158~art2 · fonte del testo