Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro: n. 92, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo; adottata a Ginevra il 18 giugno 1949; n. 133, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari), adottato a Ginevra il 30 ottobre 1970; n. 143, concernente le migrazioni in condizioni abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunita' e di trattamento dei lavoratori migranti, adottata a Ginevra il 24 giugno 1975.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~approvazione-art1 · fonte su Normattiva