Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro: n. 92, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo; adottata a Ginevra il 18 giugno 1949; n. 133, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari), adottato a Ginevra il 30 ottobre 1970; n. 143, concernente le migrazioni in condizioni abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunita' e di trattamento dei lavoratori migranti, adottata a Ginevra il 24 giugno 1975.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
