Art. 1 (Convenzione 133)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]CONVENZIONE (n. 133) sull'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari)
[3]La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 14 ottobre 1970 nella sua cinquantacinquesima sessione; Osservando che la convenzione sull'alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949, fissa norme particolareggiate per quanto concerne questioni quali i posti-cuccetta, le mense e le sale di ricreazione, la ventilazione, il riscaldamento, l'illuminazione e gli impianti sanitari a bordo delle navi; Considerando che la rapida evoluzione delle caratteristiche di costruzione e di utilizzazione delle navi moderne permette di prevedere nuove migliorie nell'alloggio degli equipaggi; Avendo deciso l'adozione di varie proposte relative all'alloggio degli equipaggi, argomento che costituisce il secondo punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte dovranno assumere la forma di una convenzione internazionale destinata a completare la convenzione sull'alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949, Adotta, oggi, trenta ottobre millenovecentosettanta, la seguente convenzione denominata Convenzione sull'alloggio degli equipaggi (disposizioni complementari), 1970:
[4]ARTICOLO 1.
[5]1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave che effettua la navigazione marittima, di proprieta' pubblica o privata, adibita per fini commerciali, al trasporto di merci o di passeggeri, o adibita a qualsiasi altro fine di natura commerciale, immatricolata in un territorio per il quale la presente convenzione sia in vigore, e la cui chiglia sia stata collocata - o la cui costruzione sia ad uno stadio equivalente - alla data di entrata in vigore della convenzione per tale territorio o posteriormente a tale data. 2. La legislazione nazionale stabilira' quando una nave dovra' essere ritenuta nave marittima ai fini dell'applicazione della presente convenzione. 3. La presente convenzione si applica ai rimorchiatori nella misura in cui cio' sia ragionevole e possibile. 4. La presente convenzione non si applica:
- a)alle navi di stazza inferiore a 1000 tonnellate;
- b)alle navi di cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, siano o no esse equipaggiate di un motore ausiliario;
- c)alle navi destinate alla pesca, alla caccia alla balena o ad operazioni analoghe;
- d)alle navi ad ali portanti e a cuscino pneumatico. 5. Tuttavia la presente convenzione si applichera' nella misura in cui cio' sia ragionevole e possibile:
- a)alle navi da 200 a 1000 tonnellate;
- b)all'alloggio delle persone preposte alle normali attivita' di bordo sulle navi adibite alla caccia alla balena o ad operazioni analoghe. 6. Inoltre si potra' derogare nei riguardi di qualsiasi nave, alla piena applicazione di una qualunque delle prescrizioni contemplate all'articolo 3 della convenzione, se, dopo consultazione delle organizzazioni di armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, l'autorita' competente ritiene che le modalita' della deroga comporteranno vantaggi aventi l'effetto di determinare condizioni che non saranno meno favorevoli, nel complesso, di quelle che sarebbero derivate dalla piena applicazione della convenzione. Particolari relativi a tutte le deroghe di tale natura verranno comunicati dallo Stato membro interessato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. 7. Inoltre, l'autorita' competente stabilira', dopo consultazione delle organizzazioni di armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, in quale misura sara' opportuno, tenuto conto delle necessita' di locali destinati al personale per il tempo libero, fare delle eccezioni o discostarsi dalle disposizioni della presente convenzione per quanto riguarda:
- a)le navi-traghetto, le navi rifornimento e le navi analoghe che non dispongano in modo continuo dello stesso equipaggio permanente;
- b)le navi marittime, quando il personale preposto al servizio di riparazione e' temporaneamente imbarcato in sovrappiu' all'equipaggio della nave;
- c)le navi marittime adibite a viaggi di breve durata che permettano, ogni giorno, ai membri dell'equipaggio, o di tornare a domicilio o di beneficiare di vantaggi analoghi.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
