ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE TRA ITALIA E BOLIVIA PREAMBOLO - Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Bolivia - nel desiderio di incoraggiare e sostenere politiche economiche atte ad incrementare il reddito nazionale; - convinti della necessita' della creazione di un ordine economico internazionale piu' giusto da promuovere attraverso il dialogo e la collaborazione; - considerando l'esigenza di intensificare la loro solidarieta' ed amicizia attraverso un Accordo Quadro di collaborazione economica, sciantifica-tecnologica, culturale e di cooperazione allo sviluppo, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Le Parti intendono accrescere l'afflusso di investimenti nei rispettivi territori, sia attraverso i tradizionali interventi produttivi, sia privilegiando la collaborazione nel settore delle piccole e medie imprese. Verra' incoraggiata la costituzione di societa' miste attraverso l'attivazione degli strumenti disponibili, come l'Art. 7 della legge italiana 49/87, idonei ad assicurare un adeguato sostegno finanziario e tecnologico. Verra' conferita priorita' ai programmi volti a prevenire e combattere il narcotraffico ed il consumo della droga. Particolare attenzione verra' inoltre prestata a programmi finalizzati alla razionale utilizzazione delle risorse naturali ed alla preservazione dei rispettivi ecosistemi. Le Parti infine conferiranno particolare importanza ad intese tra cooperative dei due Paesi.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-24;158~accordo-arti · fonte su Normattiva