[1]ALLEGATO ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, DEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE ED ALLO SVILUPPO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, di seguito denominati le "Parti": Nel desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni tra i due Paesi e consapevoli dell'interesse reciproco a promuovere la cooperazione in campo economico, del settore delle infrastrutture ed industriale; Considerando che l'obiettivo dello sviluppo economico deve essere perseguito in modo sostenibile, tenendo presente la necessita' di assicurare l'utilizzazione razionale delle risorse naturali a favore delle generazioni future, e considerando ancora che lo sviluppo sostenibile implica la compatibilita' tra crescita economica equa e preservazione dell'ambiente, anche nel rispetto degli impegni assunti nell'Agenda 21 (Conferenza di Rio de Janeiro del 1992); Convinti che i legami di solidarieta' ed amicizia esistenti tra i due Paesi potranno essere intensificati attraverso la cooperazione economica, nel settore delle infrastrutture, industriale ed allo sviluppo; Considerando la necessita' di accrescere la collaborazione in materia economica, nel settore delle infrastrutture, industriale e di cooperazione allo sviluppo con l'obiettivo di intensificare gli scambi economici ed i flussi finanziari bilaterali; Concordano quanto segue:
[3]ARTICOLO I
[4]Le Parti si sforzeranno di stimolare la collaborazione economica, nel settore delle infrastrutture, industriale ed allo sviluppo tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione sia in ambito bilaterale che multilaterale della cooperazione nelle alte tecnologie orientate ad applicazioni nei settori industriali, delle infrastrutture, dei servizi, la messa in valore di risorse naturali e l'afflusso di investimenti nei rispettivi territori che mirino a promuovere la complementarita' tra enti ed imprese pubbliche e private dei due Paesi al fine di rafforzare le relazioni economiche e commerciali,.
Testo vigente dal 22 gennaio 2004
