[1]Procedura amichevole
[2]1. Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorita' competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione tramite accordo amichevole.
[3]2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorita' competenti delle Parti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5, 6 e 9.
[4]3. Le autorita' competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente Articolo.
[5]4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalita' di risoluzione delle controversie, ove necessario.
Testo vigente dal 30 ottobre 2014
