[1]DI UN CASO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL'ARBITRATO

[2]Ai fini dell'Articolo 26 dell'Accordo e degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo, la procedura amichevole nonche' la procedura arbitrale riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorita' competenti degli Stati contraenti:

  • a)le autorita' competenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso; o
  • b)la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole.

Testo vigente dal 5 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;93~protocollo-aggiuntivo-art4 · fonte su Normattiva