Art. 3 — Disposizioni finanziarie
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede alle attivita' di cui agli articoli 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 22 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Testo vigente dal 31 ottobre 2025
