Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede alle attivita' di cui agli articoli 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 30 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~art3 · fonte su Normattiva