[1]La presente Convenzione, che ha durata indeterminata, potra' essere fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti in qualsiasi momento, purche' venga denunziata almeno sei mesi prima; in tale ipotesi essa non spieghera' piu' efficacia dal 1 gennaio successivo alla scadenza dei sei mesi. In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Roma, in doppio esemplare, in lingua italiana, il trentuno luglio millenovecentecinquantotto. Per la Confederazione Svizzera ESCHER

[2]Per la Repubblica italiana FOLCHI

[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[4]Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Testo vigente dal 3 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-02;1588~art5 · fonte su Normattiva