1. La presente Convenzione e' conclusa per un periodo di un anno e sara' rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia dell'una o dell'altra parte contraente notificata almeno tre mesi prima della scadenza del termine. 2. In caso di denuncia della Convenzione tutti i diritti gia' acquisiti in base alle sue disposizioni saranno mantenuti. Accordi particolari regoleranno i diritti in corso di acquisizione in base alle sue disposizioni. In fede di che i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO in Roma, il 14 dicembre 1962, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana G. LUPIS Per il Consiglio federale svizzero SAXER

Testo vigente dal 17 dicembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781~art27 · fonte su Normattiva