1. Quando la continuita' dell'impiego della gente di mare non dipende che dalla redazione e dalla tenuta di registri o di liste, tali registri e tali liste devono comprendere tutte le categorie professionali di gente di mare secondo le modalita' che la legislazione le pratiche nazionali e le convenzioni collettive determineranno. 2. La gente di mare iscritta su di un tale registro o su di una tale lista avra' priorita' d'ingaggio per la navigazione. 3. La gente di mare iscritta su di un tale registro o su di una tale lista dovra' tenersi pronta a lavorare secondo le modalita' che la legislazione o le pratiche nazionali o le convenzioni collettive determineranno.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~convention-145-art4 · fonte su Normattiva