Art. 4 (Convention 145)
1. Quando la continuita' dell'impiego della gente di mare non dipende che dalla redazione e dalla tenuta di registri o di liste, tali registri e tali liste devono comprendere tutte le categorie professionali di gente di mare secondo le modalita' che la legislazione le pratiche nazionali e le convenzioni collettive determineranno. 2. La gente di mare iscritta su di un tale registro o su di una tale lista avra' priorita' d'ingaggio per la navigazione. 3. La gente di mare iscritta su di un tale registro o su di una tale lista dovra' tenersi pronta a lavorare secondo le modalita' che la legislazione o le pratiche nazionali o le convenzioni collettive determineranno.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
