Fra le misure che permettono di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione potranno figurare:

  • a)sia dei contratti che degli accordi che prevedano l'impiego continuo o regolare al servizio di una impresa di navigazione o di una societa' di armatori.
  • b)sia delle disposizioni tendenti ad assicurare la regolarizzazione dell'impiego grazie alla redazione ed alla tenuta di registri per categoria di gente di mare qualificata.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~convention-145-art3 · fonte su Normattiva