considerati comuni: - le invenzioni e i modelli industriali creati nel corso della collaborazione economica e tecnico-scientifica tra imprese ed organizzazioni italiane e sovietiche; - i marchi adottati dalle imprese ed organizzazioni cooperanti per contraddistinguere le loro produzioni o i servizi offerti; - gli altri diritti di proprieta' industriale creati dalle summenzionate imprese ed organizzazioni cooperanti di entrambi i Paesi nel corso della collaborazione economica e tecnico- scientifica, osservando all'uopo la procedura d'intesa prevista dalla relativa disposizione dell'art. 4 del presente Accordo.
Testo vigente dal 23 maggio 1991
