[1]DIVERSE
[2]Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale concernente la limitazione delle spese e di altre detrazioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, sia stato di ottenere ai sensi della presente Convenzione benefici non altrimenti fruibili.
Testo vigente dal 13 novembre 2009
