[1]LIMITAZIONE DEI BENEFICI

[2]1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, Una persona residente di uno Stato contraente non ricevera' il beneficio di riduzioni o esenzioni fiscali previste dalla presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o esistenza di tale residente o qualunque persona collegata a tale residente era di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione, l'elusione e la frode fiscali, ivi Compresa quella concernente la limitazione delle spese e altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, era di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.

Testo vigente dal 28 luglio 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-07-02;118~convenzione-art29 · fonte su Normattiva